Trasparenza

Trasparenza

Attuazione dell'accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLGS. 97/2016

I recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale sono i seguenti:

0735 797602direzionesanitaria@clinicavillaanna.com

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Presidente del CdA (mail: presidenza@clinicavillaanna.com)

Modalità di accesso per l'esercizio del diritto

L’art. 5 comma 1 D. Lgs 33/2013 prevede l’obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.

La richiesta deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l’informazione che si intende acquisire; sono pertanto inammissibili le richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione – Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

Il diritto di accesso generalizzato è invece attribuito dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, per l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l’esercizio di questa facoltà, come per l’accesso “civico”, può essere esercitata da chiunque.
Restano esclusi da tale accesso “generalizzato” i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Registro accessi

Adempimenti delibera ANAC

Documenti relativi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione imposti dal D. Lgs. N. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come declinati dalle delibere ANAC n. 213 del 04/03/2020, n. 294 del 13/04/2021 e 201 del 13 aprile 2022:

2023

In ottemperanza a quanto specificato alla lettera d del punto 2 della Delibera n. 203 del 17 maggio 2023

1) Attività e procedimenti (art. 35)
2) Bilanci (art. 29): si veda documentazione disponibile all’interno della presente sezione
3) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6): si veda quanto indicato nel presente sito ed in particolare all’interno della “Carta dei servizi” e “Tempi di attesa”
4) Attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/203
5) Dichiarazione OIV

2024

In ottemperanza a quanto specificato alla lettera d del punto 2 della Delibera n. 203 del 17 maggio 2023 1) Attività e procedimenti (art. 35)
2) Bilanci (art. 29): si veda documentazione disponibile all’interno della presente sezione
3) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6): si veda quanto indicato nel presente sito ed in particolare all’interno della “Carta dei servizi” e “Tempi di attesa”
4) Attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/203
5) Dichiarazione OIV

Adempimenti L. 24/2017

Codice etico

Codice Etico

Servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi dall’utente, in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Servizi di Rete – Customer Satisfaction 2021
Servizi di Rete – Customer Satisfaction 2022

Customer satisfaction

Pubblicazione Semplificata

Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link.

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